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Art. 111 Effetto sospensivo 266
L’opposizione o il ricorso contro una decisione in materia di classificazione delle aziende e degli assicurati nei tariffari dei premi, di fissazione di quote unitarie degli interessi maturati sulle dotazioni supplementari e di premi supplementari unitari per le indennità di rincaro non coperte, di credito su premi o di competenza di un assicuratore ha effetto sospensivo solo se la decisione lo menziona, oppure se l’autorità che pronuncia sull’opposizione o sul ricorso lo accorda. 266 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20164375; FF 2008 4703, 2014 6835). BGE
111 V 54 () from 7. Mai 1985
Regeste: Art. 111 UVG. Zur Gewährung der aufschiebenden Wirkung von Beschwerden gegen Verfügungen, welche die Einreihung von Betrieben und Versicherten in die Prämientarife oder eine Prämienforderung betreffen. |