Art. 118 Disposizioni transitorie
1 Le prestazioni assicurative per infortuni anteriori all’entrata in vigore della presente legge e per malattie professionali insorte prima di questa data sono effettuate secondo il diritto precedente. 2 Tuttavia, per i casi previsti al capoverso 1, sono applicabili agli assicurati dell’INSAI, a partire dalla loro entrata in vigore, le disposizioni in materia di:
3 Per la concessione delle rendite per orfani, è considerato figlio dell’assicurato anche il figlio illegittimo, a’ sensi del Codice civile, nel tenore del 10 dicembre 1907282, cui l’assicurato defunto era tenuto a versare contributi per il mantenimento in forza di una decisione giudiziaria o di un contratto. 4 Le prestazioni assicurative versate per infortuni non professionali avvenuti prima dell’entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998283 sono rette dal diritto precedente. Le prestazioni in denaro sono tuttavia versate secondo il nuovo diritto se la pretesa insorge dopo l’entrata in vigore della modifica del 9 ottobre 1998.284 5 Se la pretesa è insorta prima dell’entrata in vigore della modifica del 15 dicembre 2000, la rendita d’invalidità è concessa secondo il diritto previgente.285 282[CS 2 3] 284 Introdotto dal n. I del DF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 1321; FF 1997 III 530539). 285 Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1491142; FF 2000 11841491). |