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Legge federale
sull’assicurazione contro gli infortuni
(LAINF)

Art. 13 Spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio

1 So­no rim­bor­sa­te le spe­se di viag­gio, di tra­spor­to e di sal­va­tag­gio ne­ces­sa­rie.

2 Il Con­si­glio fe­de­ra­le può li­mi­ta­re il rim­bor­so del­le spe­se in­sor­te all’este­ro.