Art. 21 Cura medica dopo la determinazione della rendita
1 Determinata la rendita, le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese (art. 10 a 13) sono accordati se il beneficiario:
2 L’assicuratore può ordinare il ripristino della cura medica. …61 3 In caso di ricadute e di postumi tardivi o se l’assicuratore ordina il ripristino della cura medica, il beneficiario della rendita ha diritto anche alle prestazioni sanitarie e al rimborso delle spese (art. 10 a 13). Il beneficiario della rendita, se subisce durante questo periodo una perdita di guadagno, ha diritto all’indennità giornaliera calcolata in base all’ultimo guadagno realizzato prima della nuova cura medica. 61 Per. abrogato dall’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896). |