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Art. 25 Ammontare
1 L’indennità per menomazione dell’integrità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l’ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all’epoca dell’infortunio ed è scalata secondo la gravità della menomazione. 2 Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell’indennità. |