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Art. 42 Entità del regresso 93
In caso di regresso secondo gli articoli 72–75 LPGA94, l’articolo 73 capoverso 2 LPGA è applicabile anche se la riduzione ha luogo in virtù dell’articolo 37 capoversi 2 e 3 oppure dell’articolo 39 della presente legge, a condizione che la riduzione sia stata motivata dal fatto che l’assicurato ha provocato il danno per propria colpa. 93 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896). |