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Art. 5 Strutturazione
1 Le disposizioni sull’assicurazione obbligatoria si applicano per analogia all’assicurazione facoltativa. 2 Il Consiglio federale emana prescrizioni completive sull’assicurazione facoltativa. Ne regola segnatamente l’affiliazione, la dimissione, l’esclusione ed il calcolo dei premi. |