|
Art. 56
1 Gli assicuratori possono stipulare convenzioni con le persone esercitanti una professione sanitaria, con il personale paramedico, con gli ospedali e con le case di cura nonché con le imprese di trasporto e di salvataggio, al fine di regolare la collaborazione e fissare le tariffe e le misure di gestione strategica delle prestazioni assicurative o dei relativi costi.111 Essi possono affidare la cura degli assicurati esclusivamente ai convenzionati. L’adesione alla convenzione è aperta a chiunque soddisfi le condizioni richieste nell’ambito ambulatorio.112 113 2 Il Consiglio federale promuove il coordinamento con gli ordinamenti tariffali di altre branche delle assicurazioni sociali e può dichiararli applicabili. Disciplina il rimborso dovuto agli assicurati che si ricoverano in un ospedale senza accordo tariffale.114 3 In mancanza di convenzione, il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni, previa consultazione delle parti. 3bis Su richiesta, i fornitori di prestazioni di cui agli articoli 36–40 della legge federale del 18 marzo 1994115 sull’assicurazione malattie (LAMal) e gli assicuratori, le rispettive federazioni e l’organizzazione di cui all’articolo 47a LAMal comunicano gratuitamente al Consiglio federale i dati necessari per adempiere il compito di cui al capoverso 3. Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.116 3ter In caso di violazione dell’obbligo di comunicare i dati di cui al capoverso 3bis, il Dipartimento federale dell’interno può prendere sanzioni contro i fornitori di prestazioni e gli assicuratori interessati, nonché contro le rispettive federazioni e l’organizzazione di cui all’articolo 47aLAMal. Le sanzioni consistono:
4 Le tasse sono uguali per tutti gli assicurati contro gli infortuni. 111 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 30 set. 2022 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1b), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023630; FF 20194981). 112 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20164375; FF 2008 4703, 2014 6835). 113 Vedi anche l’art. 1 dell’O del 17 set. 1986 sulle tariffe degli stabilimenti e delle case di cura nell’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.206.2). 114 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20164375; FF 2008 4703, 2014 6835). 116 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 837; 2022 808; FF 2019 4981). 117 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 837; 2022 808; FF 2019 4981). |