Art. 63 Consiglio dell’INSAI 130
1 Il consiglio dell’INSAI si compone di:
2 Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio dell’INSAI per un periodo di quattro anni. Tiene conto delle diverse regioni del Paese, delle categorie professionali e dei sessi. Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno il diritto di proporre al Consiglio federale candidati per il consiglio dell’INSAI. Il Consiglio federale può, per gravi motivi, revocare in ogni tempo il mandato dei membri del consiglio dell’INSAI. 3 L’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000131 sul personale federale (LPers) si applica per analogia all’onorario dei membri del consiglio dell’INSAI e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone. Il Consiglio federale approva il regolamento sugli onorari dei membri del consiglio dell’INSAI. 4 I membri del consiglio dell’INSAI lasciano la loro funzione al più tardi alla fine dell’anno civile in cui compiono 70 anni. 5 Il consiglio dell’INSAI provvede alla propria costituzione, nomina il presidente e due vicepresidenti nonché le proprie commissioni, segnatamente la commissione del consiglio dell’INSAI. Svolge in particolare i compiti seguenti:
6 La commissione del consiglio dell’INSAI prepara gli affari all’attenzione del consiglio dell’INSAI. Il consiglio dell’INSAI può, nel regolamento sull’organizzazione, delegare alla commissione del consiglio dell’INSAI la determinazione delle tariffe dei premi secondo il capoverso 5 lettera d nonché i compiti di cui al capoverso 5 lettere g–m. Gli altri compiti del consiglio dell’INSAI non sono delegabili. 130 Nuovo testo dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell’INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). |