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Art. 86 Coazione amministrativa
1 I Cantoni si accordano reciprocamente assistenza per l’esecuzione delle decisioni cresciute in giudicato e delle misure indifferibili degli organi esecutivi. 2 Se l’inosservanza di prescrizioni di sicurezza mette seriamente in pericolo la vita o la salute dei lavoratori, la competente autorità cantonale vieta l’uso di locali o d’impianti e, nei casi particolarmente gravi, chiude l’azienda fino al ripristino della sicurezza prescritta; essa può disporre il sequestro di sostanze ed oggetti. |