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Art. 87a Contributi delle aziende estere 192
1 Le aziende estere i cui lavoratori non soggiacciono all’assicurazione obbligatoria secondo la presente legge devono versare i contributi per la prevenzione degli infortuni. 2 I contributi devono equivalere ai premi supplementari previsti dall’articolo 87 per aziende comparabili. 3 Il Consiglio federale disciplina la procedura di riscossione. 192 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20164375; FF 2008 4703, 2014 6835). |