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Art. 90c Finanziamento delle indennità di rincaro per i disoccupati 203
1 Al fine di garantire il finanziamento delle indennità di rincaro per i disoccupati, l’INSAI costituisce dotazioni supplementari distinte. 2 Le dotazioni supplementari distinte sono finanziate da:
3 Ogni qual volta il Consiglio federale fissa un’indennità di rincaro, l’INSAI preleva dalle dotazioni il capitale di copertura supplementare necessario. Se le dotazioni non sono sufficienti a costituire il capitale per finanziare le indennità di rincaro, i mezzi supplementari necessari sono finanziati con i contributi del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione. 4 L’INSAI fissa i contributi del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione. Consulta previamente la commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione. 203 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20164375; FF 2008 4703, 2014 6835). |