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Art. 93 Riscossione dei premi
1 I datori di lavoro devono procedere regolarmente ad annotazioni da cui risultino, per ogni assicurato, dati esatti circa il genere d’occupazione, il salario, il numero e le date dei giorni lavorativi. Previa richiesta, essi forniscono all’assicuratore altre informazioni su tutto quanto attiene ai rapporti assicurativi e gli permettono di consultare le annotazioni e le pezze giustificative. 2 L’assicuratore allestisce il preventivo dei premi per un intero esercizio contabile e lo comunica al datore di lavoro. In caso di modifica importante, i premi possono essere adeguati nel corso dell’anno. 3 I premi per ogni esercizio sono pagati in anticipo. Il datore di lavoro o l’assicurato a titolo facoltativo possono pagarli in rate semestrali o trimestrali, debitamente maggiorate. 4 Alla fine dell’esercizio, l’assicuratore deve calcolare l’ammontare definitivo dei premi secondo i salari effettivi. Se dalle annotazioni salariali non risultano sicure indicazioni, si farà capo ad altre informazioni ed il datore di lavoro non potrà contestare l’importo fissato. La differenza rispetto al preventivo comporta un’ulteriore riscossione, restituzione o compensazione. I pagamenti supplementari vanno fatti nel mese successivo alla notifica del conteggio. 5 Il Consiglio federale emana disposizioni sui supplementi in caso di pagamento rateale e in caso di mora, sulle annotazioni salariali e sulla loro revisione e conservazione, nonché sul conteggio dei premi. Esso provvede al coordinamento delle disposizioni relative alla determinazione del guadagno assicurato, in materia d’assicurazione contro gli infortuni, con quelle di altre branche delle assicurazioni sociali. 6 Il Consiglio federale può, indennizzandole, incaricare le casse cantonali di compensazione dell’AVS di riscuotere i premi e affidar loro altri compiti nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. 7 Esso può emanare disposizioni derogatorie per le piccole aziende e per le economie domestiche. BGE
111 V 54 () from 7. Mai 1985
Regeste: Art. 111 UVG. Zur Gewährung der aufschiebenden Wirkung von Beschwerden gegen Verfügungen, welche die Einreihung von Betrieben und Versicherten in die Prämientarife oder eine Prämienforderung betreffen. |