Legge federale
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Art. 1
La fabbricazione, la rettificazione, l’importazione, l’esportazione, il transito, la vendita e l’imposizione fiscale delle bevande distillate sono retti dalla presente legge. Ove questa non disponga altrimenti, sono riservate la legislazione sulle dogane e quella sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso e consumo. |