Legge federale
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Art. 4688
1 La Confederazione ha un diritto di pegno legale su tutti i prodotti assoggettati all’imposta secondo la presente legge, fabbricati o depositati sul territorio svizzero, se il pagamento dell’imposta appare compromesso, segnatamente quando la persona assoggettata allʼimposta:
2 Il diritto di pegno fiscale si applica anche ai prodotti assoggettati all’imposta secondo la presente legge per i quali non è ancora sorto il credito fiscale; esso ha la precedenza su tutti gli altri diritti reali sulla cosa. 88Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7775159; FF 2016 3217). |