Legge federale
|
Art. 66
1 Per l’esazione dei crediti previsti nella presente legge, si può procedere in via di pignoramento anche in confronto dei debitori sottoposti alla procedura fallimentare, a meno che il fallimento non sia già stato pronunciato. 2 Divenuti che siano esecutivi, i provvedimenti e le decisioni delle autorità amministrative accertanti dei crediti sono equiparati alle sentenze esecutive giudiziarie, nel senso dell’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 1889121 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). 3 …122 121RS 281.1 122Abrogato dal n. 11 dell’all. al DPA, con effetto dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727). |