Legge federale
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Art. 76d148
1 I rapporti di lavoro di diritto pubblico del personale del centro di profitto sono trasferiti in «alcosuisse SA» il giorno in cui l’azienda è rilevata, se in tale momento non risultano disdetti. Sono trasformati in rapporti di lavoro di diritto privato e sottostanno alle disposizioni sul personale applicabili al nuovo datore di lavoro. 2 Durante un anno dal rilevamento dell’azienda il diritto al salario precedente è garantito. Il nuovo datore di lavoro può risolvere i nuovi contratti di lavoro al più presto dopo un anno. 3 Gli anni di servizio prestati ininterrottamente presso la RFA e le unità amministrative secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge del 24 marzo 2000149 sul personale federale prima del trasferimento del rapporto di lavoro sono computati. 4 Gli altri rapporti di lavoro di diritto pubblico non risolti al momento dell’estinzione della personalità giuridica della RFA sono trasferiti all’unità amministrativa della Confederazione che li rileva. 5Gli impiegati il cui rapporto di lavoro è trasferito secondo i capoversi 1 e 4 non hanno diritto al mantenimento della funzione attuale e della classificazione organizzativa. Il loro nuovo contratto di lavoro non può prevedere un periodo di prova. 148Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 777; FF 2016 3217). 149 RS 172.220.1 |