Legge federale
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Art. 77152
1 Nell’ambito della procedura di ricorso, i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016 che hanno per oggetto la fissazione dell’imposta e alla base dei quali vi è una decisione pronunciata in virtù del diritto anteriore sono portati a termine secondo il diritto anteriore. 2 Alle altre procedure di ricorso si applica il nuovo diritto. 152 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7775159; FF 2016 3217). |