Legge federale
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Art. 1533
1 La distilleria domestica è posta sotto la vigilanza dell’UDSC. Questo può valersi della collaborazione delle autorità cantonali e comunali. 2 Il distillatore non può fare alcuna trasformazione senza aver fornito all’UDSC tutte le indicazioni prescritte. 33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7775159; FF 2016 3217). |