Legge federale
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Art. 23bis43
1 All’imposta sulle acquaviti sono assoggettati:
2 L’imposta è ridotta del 50 per cento per:
2bis L’imposta è aumentata del 300 per cento per le bevande distillate edulcorate, con un tenore alcolico inferiore a 15 per cento del volume, contenenti almeno 50 grammi di zucchero al litro, espresso in zucchero invertito, o un’edulcorazione corrispondente e messe in commercio mescolate e pronte al consumo in bottiglie o altri contenitori.46 3 Il Consiglio federale regola l’assoggettamento all’imposta come pure il rimborso o il computo dell’onere fiscale che conformemente alla presente legge è stato percepito sulle materie prime impiegate. 43 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 329). 44 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385). 45 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385). 46 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 455; FF 20031950). |