i vini naturali di uve fresche con un tenore alcoolico superiore al 18 per cento del volume, come anche i vini di frutta, di bacche o di altre materie prime, con un tenore alcoolico superiore al 15 per cento del volume, le specialità di vino, i vini dolci e le mistelle;
c.
i vermut e gli altri vini di uve fresche, aromatizzati con piante od altre sostanze.
i vini naturali di uve fresche con un tenore alcoolico superiore al 18 per cento fino ad un massimo del 22 per cento del volume, come anche i vini di frutta, di bacche o di altre materie prime, con un tenore alcoolico superiore al 15 per cento fino ad un massimo del 22 per cento del volume;
b.
le specialità di vino, i vini dolci e le mistelle, con un tenore alcoolico massimo del 22 per cento del volume;
c.
i vermut e gli altri vini di uve fresche, aromatizzati con piante od altre sostanze, con un tenore alcoolico massimo del 22 per cento del volume.
2bis L’imposta è aumentata del 300 per cento per le bevande distillate edulcorate, con un tenore alcolico inferiore a 15 per cento del volume, contenenti almeno 50 grammi di zucchero al litro, espresso in zucchero invertito, o un’edulcorazione corrispondente e messe in commercio mescolate e pronte al consumo in bottiglie o altri contenitori.46
3 Il Consiglio federale regola l’assoggettamento all’imposta come pure il rimborso o il computo dell’onere fiscale che conformemente alla presente legge è stato percepito sulle materie prime impiegate.