Legge federale
|
Art. 3154
1 Le bevande distillate e i prodotti alcoolici impropri al consumo come bevande o generi voluttuari sono esenti dall’imposta. 2 Il Consiglio federale stabilisce:
3 L’UDSC disciplina la denaturazione. 54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7775159; FF 2016 3217). |