Legge federale
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Art. 43a83
1 Per diminuire il consumo di bevande distillate, la Confederazione sostiene, con sussidi, le organizzazioni e istituzioni, nazionali e intercantonali, che lottano mediante provvedimenti preventivi contro l’alcolismo. Detti sussidi possono essere concessi segnatamente per l’informazione e la ricerca. 2 I sussidi sono pagati dall’UDSC; per tale scopo va registrata una somma globale adeguata nel suo bilancio di previsione. L’UDSC può incaricare un organo competente di distribuire, parzialmente o totalmente, i sussidi. 3 È riservata l’assegnazione di sussidi cantonali, in virtù della decima dell’alcole, per combattere l’alcolismo. 83Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 85; FF 1967 I 216). |