Legge federale
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Art. 67122
1 LʼUDSC può esigere garanzie per le imposte e altri crediti pecuniari, anche se non sono né accertati con decisione passata in giudicato né scaduti, quando:
2La garanzia può essere prestata sotto forma di deposito di contanti, di titoli, di una garanzia bancaria o di una fideiussione solidale. 3 L’ordine di prestare garanzia è equiparato a una decisione giudiziaria ai sensi dell’articolo 80 LEF123.Esso costituisce un decreto di sequestro ai sensi dell’articolo 274 LEF. 4 L’opposizione al decreto di sequestro non è ammessa. 5 Il ricorso contro l’ordine di prestare garanzia non ha effetto sospensivo. 122Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7775159; FF 2016 3217). 123RS 281.1 |