Legge federale
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Art. 1017
1 L’UDSC fissa annualmente la quantità di bevande distillate che essa prende in consegna per coprire il suo fabbisogno. 2 Essa può inoltre prendere in consegna dell’acquavite allo scopo di assorbire le eccedenze del mercato. 3 Prima del raccolto, essa comunica alle distillerie titolari di una concessione che prevede il diritto di presa in consegna la quantità che prenderà in consegna ed il relativo prezzo. Le distillerie possono fare le loro offerte fondandosi su questi dati. Se le offerte superano la quantità che sarà presa in consegna, la quota attribuita alle singole distillerie è ridotta proporzionalmente. 4 Il Consiglio federale disciplina i requisiti che devono essere adempiti dalle bevande distillate prese in consegna dall’UDSC come pure le modalità della presa in consegna. 5 Le bevande distillate fabbricate con materie prime a base di frutta a granelli sono assoggettate all’imposta conformemente agli articoli 20 a 23. 17Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329). |
