Legge federale
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Art. 11
1 I prezzi delle bevande distillate assunte dall’UDSC sono fissati dal Consiglio federale. 2 I prezzi delle bevande distillate che l’UDSC prende in consegna per coprire il suo fabbisogno sono fissati tenendo conto dell’utilizzazione delle eccedenze e dei cascami delle materie prime come pure del prezzo di costo di una produzione razionale. L’acquavite fabbricata mediante alambicco può avere un prezzo diverso da quella ottenuta nelle distillerie a colonna.19 3 I prezzi delle bevande distillate che l’UDSC prende in consegna per assorbire le eccedenze del mercato sono fissati secondo le quantità. Essi devono essere inferiori a quelli fissati secondo il capoverso 2.20 4 e 5 ...21 6 Il prezzo pagato alle distillerie industriali e alle fabbriche d’alcool deve, di regola, corrispondere al prezzo medio di costo dell’etanolo della stessa qualità importato dall’UDSC. Per fissare questo prezzo, si potrà tenere equamente conto delle spese effettive di produzione, comprendendo l’interesse e l’ammortamento del capitale investito.22 7 Gli stabilimenti di rettificazione riceveranno un’indennità per le loro spese. 8 Nel fissare i prezzi si potrà tener equo conto delle differenze di qualità. 19Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329). 20Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329). 21Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329). 22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7775159; FF 2016 3217). |