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Legge federale sulle bevande distillate (Legge sull’alcool, LAlc)1
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7775159; FF 2016 3217).
Art. 12
1 Il diritto di distillare specialità non è limitato né quanto alla quantità della produzione, né quanto alla provenienza delle materie prime.
2 L’UDSC non prende in consegna i prodotti delle distillerie di specialità.24
3 Le specialità ricavate da materie prime indigene sono tassate in conformità degli articoli 20 a 23.