Legge federale
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Art. 13
1 Le concessioni per l’esercizio delle distillerie che lavorano per conto di terzi sono date alle distillerie ambulanti. Esse possono essere date anche a distillerie stabili ove quelle ambulanti siano insufficienti o ciò sia giustificato da circostanze locali o da circostanze anteriori all’attuazione della presente legge. 2 Salvo che non fruiscano di una delle altre concessioni previste nell’articolo 4, le distillerie per conto di terzi non devono lavorare per proprio conto, ma solo per conto di committenti. Esse distilleranno, per conto di questi ultimi, soltanto le materie prime designate nell’articolo 14. 3 L’acquavite in tal modo ottenuta deve essere consegnata al committente.27 4 ...28 27Nuovo testo giusta l’art. 1 della LF del 25 ott. 1949, in vigore dal 1° mar. 1950 (RU 1950 I 72; FF 1949 I 869). 28Abrogato dall’art. 1 della LF del 25 ott. 1949, con effetto dal 1° mar. 1950 (RU 1950 I 72; FF 1949 I 869). |