Legge federale
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Art. 1734
1 L’UDSC può prendere in consegna l’acquavite di frutta a granelli non necessaria all’economia domestica ed all’azienda agricola del distillatore domestico. Gli articoli 10 e 11 sono applicabili per analogia. 2 L’acquavite di frutta a granelli ceduta a terzi gratuitamente o contro rimunerazione è assoggettata all’imposizione conformemente agli articoli 20 a 23. 34Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329). |