Legge federale
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Art. 1835
1 L’UDSC non prende in consegna l’acquavite di specialità prodotta dai distillatori domestici. 2 Le acquaviti di specialità cedute a terzi gratuitamente o contro rimunerazione sono assoggettate all’imposizione conformemente agli articoli 20 a 23. 35Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329). |
