Legge federale
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Art. 1936
1 Chi vuole ottenere acquavite di frutta a granelli o di specialità può fare distillare le sue materie prime da una distilleria che lavora per conto di terzi. 2 I produttori che fanno distillare materie indigene provenienti esclusivamente dai loro poderi o raccolte, a loro cura, allo stato selvatico, sono riconosciuti committenti-esercenti di distillerie domestiche, se soddisfano alle condizioni fissate dal Consiglio federale conformemente all’articolo 3 capoverso 5 per la produzione non industriale di bevande distillate. Il Consiglio federale può tuttavia sottoporre il riconoscimento dei committenti-esercenti di distillerie domestiche a limitazioni, in quanto queste siano necessarie per evitare abusi. 3 Quando circostanze speciali impediscono l’utilizzazione di una distilleria che lavora per conto di terzi, l’UDSC può autorizzare il proprietario di una distilleria domestica a eseguire la distillazione per conto di un committente-esercente di distilleria domestica o a dargli in locazione il suo impianto. 4 Le prescrizioni concernenti la sorveglianza degli esercenti di distillerie domestiche, l’utilizzazione e l’imposizione dell’acquavite sono applicabili anche ai committenti-esercenti di distillerie domestiche. 5 I committenti che non adempiono le condizioni del capoverso 2 sono sottoposti alle prescrizioni concernenti i distillatori professionali per l’autorizzazione di distillare, il controllo, l’utilizzazione e l’imposizione dell’acquavite prodotta. Il controllo può essere semplificato per i committenti che producono acquavite in piccole quantità. 6 Se un committente è stato punito per contravvenzione grave alla legge sull’alcool o per recidiva nella contravvenzione, oppure è dedito al bere, l’UDSC può vietargli di dare ordini di distillare conformemente al capoverso 5. Il Consiglio federale può inoltre dichiarare il diritto di far distillare incompatibile con l’esercizio di determinate professioni, se esso ha per effetto d’intralciare il controllo delle materie prime, della produzione e della utilizzazione dell’acquavite. 36Nuovo testo giusta l’art. 1 della LF del 25 ott. 1949, in vigore dal 1° mar. 1950 (RU 1950 I 72; FF 1949 I 869). BGE
94 I 501 () from 27. September 1968
Regeste: Alkoholgesetz: Konzessionen für die gewerbsmässige Herstellung von Spezialitätenbranntwein dürfen nur erneuert werden, wenn die wirtschaftlichen Bedürfnisse des Landes es rechtfertigen. |
