Legge federale
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Art. 20
1 L’imposta sulle specialità è prelevata sulle acquaviti ottenute mediante la distillazione delle frutta a nocciolo, delle frutta a granelli che non siano le mele e le pere o loro prodotti o cascami e residui, dell’uva, del vino, delle vinacce d’uva, delle fecce di vino, delle radici di genziana, delle bacche e altre materie analoghe. Questi prodotti sono totalmente soggetti all’imposta se sono stati fabbricati in distillerie date in concessione. Se essi sono stati fabbricati in distillerie domestiche o per conto di committenti, le sole quantità vendute o consegnate gratuitamente a terzi sono soggette all’imposta. 2 Quest’imposta è dovuta:
3 ...37 37Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 379; FF 1996 I 329). Abrogato dal n. I della LF del 30 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7775159; FF 2016 3217). |