Legge federale
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Art. 21
1 L’acquavite ottenuta nelle distillerie date in concessione è assoggettata all’imposta secondo il quantitativo prodotto.38 2 Le piccole aziende possono essere assoggettate all’imposta secondo il quantitativo delle materie prime e il loro rendimento medio presunto, oppure in blocco. 3 L’acquavite ottenuta nelle distillerie domestiche o per conto di committenti è assoggettata all’imposta per la quantità venduta o consegnata a terzi. L’imposizione può essere fatta anche in blocco. 38 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7775159; FF 2016 3217). |