Legge federale
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Art. 2239
1 Il Consiglio federale fissa l’aliquota dell’imposta dopo aver sentito gli interessati. Esso tiene conto delle aliquote d’imposta applicate nei Paesi limitrofi. 2 Accorda agevolazioni fiscali ai piccoli produttori per una quantità determinata della loro produzione, a condizione che le materie prime distillate, secondo l’articolo 14 capoverso 1 provengano esclusivamente dal raccolto indigeno del produttore o siano state raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese. 3 L’imposta è fissata per ettolitro alla temperatura di 20° C. 39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1997 379 1999 1730; FF 1996 I 329). |
