1 Chiunque vuole impiegare etanolo non tassato e non denaturato per la fabbricazione di prodotti impropri al consumo come bevande o generi voluttuari oppure in processi commerciali non finalizzati alla produzione di bevande o generi voluttuari deve ottenere un’autorizzazione d’impiego dall’UDSC.
2 Il Consiglio federale definisce le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione d’impiego. L’UDSC stabilisce nell’autorizzazione i vincoli per i prodotti e i processi di cui al capoverso 1.
3 Il titolare dell’autorizzazione d’impiego può:
a.
consegnare etanolo non tassato e non denaturato ad aziende che possiedono un’autorizzazione per gestire un deposito fiscale o un’autorizzazione d’impiego; e
b.
senza la prestazione di una garanzia, impiegare per uno scopo imponibile, con una notifica per l’imposizione, etanolo non tassato e non denaturato fino a una quantità annua di 2000 litri di alcool puro oppure consegnarlo per un impiego assoggettato all’imposta.
55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7775159; FF 2016 3217).