Legge federale
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Art. 3558
1 L’UDSC sorveglia l’impiego delle bevande distillate. 2 Gli agenti di controllo competenti possono eseguire controlli in ogni momento e senza preavviso. A tal fine, il titolare di una distilleria deve accordare agli agenti di controllo il libero accesso ai locali di vendita e ai magazzini, fornire loro ogni informazione necessaria, mostrare loro le scorte e permettere loro di ispezionare i libri di commercio e i documenti giustificativi. 58 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7775159; FF 2016 3217). |