Legge federale
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Art. 36
1 Chiunque esporta prodotti fabbricati con bevande distillate, per le quali sono state pagate le tasse fiscali, ha diritto ad un rimborso proporzionato alla quantità adoperata. È considerata esportazione anche l’introduzione in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse secondo l’articolo 17 capoverso 1bis della legge del 18 marzo 200559 sulle dogane.60 2 L’aliquota del rimborso è calcolata sulla base delle tasse fiscali previste nella presente legge e gravanti i prodotti esportati. Se non è possibile determinare l’importo esatto di queste tasse, il rimborso si farà secondo l’aliquota più bassa. 3 Il rimborso è eseguito alla fine dell’esercizio annuo. Nel corso di esso, l’UDSC può versare acconti. 4 Nessun rimborso sarà eseguito sulle esportazioni di quantità inferiori a cinque chilogrammi lordi. 5 Il transito dell’alcool e dei prodotti contenenti alcool è esentato da qualsiasi onere fiscale previsto dalla presente legge. Per quanto concerne la garanzia delle tasse previste dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legislazione doganale.61 60 Per. introdotto dal n. I 4 della LF del 17 dic. 2010 sull’acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 20111743; FF 2010 1921). 61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1997 379 1999 1730; FF 1996 I 329). |