Legge federale
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Art. 3965
1 Esercita il commercio di bevande distillate chi le vende, procura o altrimenti fornisce verso compenso. 2 È considerata commercio anche la fornitura gratuita a scopo pubblicitario. Sono eccettuati i regali consegnati a una cerchia determinata di persone. 3 Per commercio all’ingrosso s’intende qualsiasi fornitura a rivenditori e a imprese che impiegano bevande distillate nell’elaborazione dei loro prodotti. 4 Ogni altra forma di commercio, compresa la mescita, è considerata commercio al minuto. 65Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694; FF 1979 I 53). |