Legge federale
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Art. 4
1 Per la fabbricazione e per la rettificazione delle bevande distillate, la Confederazione accorda concessioni che prevedono il diritto di presa in consegna da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) nonché, per la fabbricazione delle specialità e per la distillazione per conto di terzi, concessioni che non prevedono questo diritto.7 2 Le concessioni che prevedono un diritto di presa in consegna sono accordate:8
3 Le concessioni che non prevedono un diritto di presa in consegna sono accordate:9
4 Il Consiglio federale fissa le condizioni alle quali un’azienda può ottenere nello stesso tempo diverse concessioni. 7Nuovo testo giusta il n. I 25 dell’O del 12 giu. 2020sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). 8Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329). 9Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329). |