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Legge federale sulle bevande distillate (Legge sull’alcool, LAlc)1
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7775159; FF 2016 3217).
Art. 4
1 Per la fabbricazione e per la rettificazione delle bevande distillate, la Confederazione accorda concessioni che prevedono il diritto di presa in consegna da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) nonché, per la fabbricazione delle specialità e per la distillazione per conto di terzi, concessioni che non prevedono questo diritto.7
2 Le concessioni che prevedono un diritto di presa in consegna sono accordate:8
a.
alle distillerie di patate, di barbabietole ed altre materie analoghe, cioè alle distillerie stabili che adoperano patate indigene o i residui della fabbricazione dello zucchero di barbabietole indigene;
b.
alle distillerie di frutta a granelli, cioè alle distillerie stabili od ambulanti che adoperano, per loro proprio conto, materie prime indigene, come mele e pere, loro sidri, cascami ed altri residui di queste materie;
c.
alle distillerie industriali, cioè alle aziende che adoperano cascami della fabbricazione del lievito compresso e dello zucchero o altre materie prime di provenienza indigena o straniera;
d.
agli stabilimenti di rettificazione, cioè alle aziende che producono alcool di alta gradazione, alcool assoluto o che rettificano acquaviti;
e.
alle fabbriche d’alcool, cioè alle aziende che producono alcool mediante procedimenti chimici.
3 Le concessioni che non prevedono un diritto di presa in consegna sono accordate:9
a.
alle distillerie di specialità, cioè alle distillerie stabili o ambulanti che adoperano frutta a nocciolo; frutta a granelli, che non siano mele e pere o loro prodotti, cascami e residui; vino, cascami e residui della produzione del vino; radici di genziana; bacche o altre materie analoghe;
b.
alle distillerie per conto di terzi, cioè alle distillerie stabili o ambulanti che adoperano, per conto di committenti e verso rimunerazione, le materie prime designate nell’articolo 3 capoverso 3.
4 Il Consiglio federale fissa le condizioni alle quali un’azienda può ottenere nello stesso tempo diverse concessioni.
7Nuovo testo giusta il n. I 25 dell’O del 12 giu. 2020sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
8Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).
9Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).