Legge federale
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Art. 41a75
1 Per l’esercizio del commercio al minuto entro i confini cantonali occorre una patente rilasciata dall’autorità cantonale. 2 Chi gestisce più punti di vendita o di fornitura deve avere una patente per ognuno di essi. 3 Possono essere ammessi a esercitare il commercio al minuto delle bevande distillate i produttori d’acquavite, gli esercizi pubblici, compresi i servizi di ristorazione negli aeromobili, sui treni e sui battelli, le aziende del commercio dei vini e dei liquori, gli spacci franchi, le farmacie e le drogherie come pure i negozi che offrono un vasto assortimento di derrate alimentari, bevande analcoliche comprese. 4 ...76 5 È riservata la competenza dei Cantoni di sottoporre il commercio al minuto a restrizioni supplementari richieste dal bene pubblico. 6 Per il rilascio della patente i Cantoni riscuotono una tassa il cui importo è fissato secondo il genere e l’importanza dell’azienda. 75Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694; FF 1979 I 53). 76Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329). |