Legge federale
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Art. 42a78
Chiunque esercita il commercio di bevande distillate deve accordare agli agenti di controllo competenti libero accesso ai locali di vendita e ai magazzini, fornir loro ogni informazione necessaria, mostrare loro le riserve e permettere loro di ispezionare i libri di commercio e i documenti giustificativi. 78Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1980 (RU 1982 694; FF 1979 I 53). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329). |