1 Sono considerati prodotto netto i proventi dell’imposta previa deduzione di un forfait d’esecuzione. Il Consiglio federale stabilisce le spese previste dalla legge e le spese d’esercizio necessarie che sono coperte dal forfait d’esecuzione.
2 Il prodotto netto è devoluto per il 10 per cento ai Cantoni; il 90 per cento resta alla Confederazione.
3 La ripartizione tra i Cantoni avviene sulla base della loro popolazione residente. Sono determinanti le cifre dell’ultimo rilevamento dell’Ufficio federale di statistica sulla popolazione residente media.
84Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7775159; FF 2016 3217).