Legge federale
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Art. 4889
1 Un pegno fiscale può essere realizzato quando:
2 Il pegno è realizzato mediante incanto pubblico o vendita a trattative private. 3 L’UDSC può realizzare il pegno a trattative private soltanto previo consenso del proprietario, a meno che:
4 Il Consiglio federale può stabilire principi relativi alla procedura di realizzazione. 5 Il Consiglio federale stabilisce:
89Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7775159; FF 2016 3217). |
