Legge federale
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Art. 5
1 Le concessioni saranno accordate nella misura corrispondente ai bisogni economici del Paese. 2 Esse devono rendere possibile d’utilizzare, a tempo debito, i cascami e i residui della frutticoltura, della viticoltura e della coltivazione delle barbabietole da zucchero, nonché le eccedenze di frutta e patate, in quanto queste materie prime non possano essere razionalmente adoperate altrimenti che nella distilleria. 3 Le concessioni per la distillazione delle materie prime indigene sono accordate di preferenza alle aziende situate nelle regioni in cui la produzione supera in generale i bisogni dell’alimentazione e del foraggiamento. 4 La concessione non può durare più di dieci anni. Essa non può essere accordata che se tanto la persona del concessionario quanto la costruzione e gl’impianti tecnici assicurano un esercizio razionale dell’azienda. Il Consiglio federale emana le norme a ciò occorrenti. Può, fra altro, dichiarare incompatibile l’esercizio d’una distilleria e l’esercizio simultaneo di un’altra professione che ostacolasse la vigilanza della distilleria o del commercio delle bevande distillate. 5 Il trasferimento di una concessione a un’altra persona o a un’altra distilleria è subordinato all’autorizzazione dell’UDSC10. Quest’autorizzazione dev’essere data se la distilleria è trasferita in via ereditaria e l’erede adempie le condizioni prescritte. 10 Nuova espr. giusta il n. I 25 dell’O del 12 giu. 2020sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |
