Legge federale
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Art. 57101
1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque disattende intenzionalmente le prescrizioni di controllo. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. Infrazioni di poca entità possono essere punite con un ammonimento, se del caso con spese a carico del contravventore. 3 È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:
4 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi. 5 L’emanazione di disposizioni penali per infrazioni ai disposti dell’articolo 41a capoversi 1 e 2, come anche il procedimento e il giudizio per siffatte infrazioni e per le violazioni, nel commercio al minuto cantonale, dei divieti di commercio previsti dall’articolo 41 incombono ai Cantoni. 101Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7775159; FF 2016 3217). |
