1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque disattende intenzionalmente le prescrizioni di controllo.
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. Infrazioni di poca entità possono essere punite con un ammonimento, se del caso con spese a carico del contravventore.
3 È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:
a.
contravviene alle prescrizioni concernenti la limitazione della pubblicità;
b.
disattende, nel commercio al minuto, i divieti previsti all’articolo 41.
4 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.
5 L’emanazione di disposizioni penali per infrazioni ai disposti dell’articolo 41a capoversi 1 e 2, come anche il procedimento e il giudizio per siffatte infrazioni e per le violazioni, nel commercio al minuto cantonale, dei divieti di commercio previsti dall’articolo 41 incombono ai Cantoni.
101Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7775159; FF 2016 3217).