Legge federale
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Art. 58102
1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, disattende una norma della legislazione sull’alcool, un’istruzione di carattere generale emanata in base a norme siffatte o una singola decisione notificatagli sotto comminatoria della pena contemplata nel presente articolo è punito con la multa fino a 5000 franchi. Le infrazioni di poca entità possono formare oggetto di ammonimento e le spese possono essere addossate al contravventore. 2 È riservato il rinvio a giudizio in virtù degli articoli 285 o 286 del Codice penale svizzero103. 102Nuovo testo giusta il n. 11 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 19741857; FF 1971I 727). |