Legge federale
|
Art. 58a104
È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, lasciato in possesso di bevande spiritose o di etanolo sequestrati dall’UDSC a titolo di pegno fiscale, li distrugge o ne dispone senza il consenso dell’autorità. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 30 000 franchi. 104Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7775159; FF 2016 3217). |