Legge federale
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Art. 60110
La prescrizione dell’azione penale conformemente all’articolo 11 capoverso 2 DPA111 è parimente applicabile alle infrazioni previste negli articoli 52, 53 e 56. 110Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7775159; FF 2016 3217). |